Procedimento semplificato
Autorizzazione paesaggistica semplificata (D.P.R. 31/2017): come presentarla online
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In breve
Il D.P.R. 31/2017 divide gli interventi in aree tutelate in tre gruppi: quelli dell’allegato A non richiedono autorizzazione, quelli di lieve entità dell’allegato B seguono un procedimento semplificato con tempi più brevi e documentazione ridotta, tutti gli altri restano nel procedimento ordinario. Online, l’istanza semplificata si presenta come quella ordinaria ma con il proprio modulo, e il Parco la istruisce acquisendo il parere della Soprintendenza nei termini ridotti previsti dall’art. 11 del decreto.
Allegato A o allegato B?
L’allegato A elenca gli interventi esclusi dall’autorizzazione, l’allegato B quelli di lieve entità per i quali basta l’autorizzazione semplificata. Le voci sono molto dettagliate e vanno lette per intero, condizioni comprese: la classificazione corretta è il primo controllo dell’istruttoria. Alcuni esempi dal testo vigente:
- A.1 (esclusi): opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso.
- A.2 (esclusi): interventi sui prospetti o sulle coperture, come rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura, purché nel rispetto degli eventuali piani del colore e delle caratteristiche, dei materiali e delle finiture esistenti.
- B.1 (semplificata): incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, nel rispetto delle caratteristiche, dei materiali e delle finiture esistenti.
- B.5 (semplificata): interventi di adeguamento antisismico o per il contenimento dei consumi energetici degli edifici che innovano le caratteristiche morfotipologiche o i materiali di finitura o di rivestimento.
- B.6 (semplificata): interventi per il superamento delle barriere architettoniche con rampe per dislivelli superiori a 60 cm, o ascensori esterni e manufatti simili che alterano la sagoma dell’edificio e sono visibili dallo spazio pubblico.
Come si svolge
- Istanza secondo il modello semplificato dell’allegato C, con la relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato nelle forme dell’allegato D (art. 8).
- Verifica dell’ente sulla riconducibilità dell’intervento all’allegato B ed eventuale richiesta di integrazioni.
- Trasmissione alla Soprintendenza della proposta di accoglimento entro 20 giorni; le integrazioni si chiedono una sola volta, entro 10 giorni.
- Parere vincolante della Soprintendenza entro 20 giorni; se non arriva, si forma il silenzio-assenso.
- Provvedimento finale del Parco entro i 10 giorni successivi, trasmesso al richiedente.
Perché online conviene ancora di più
Nel procedimento semplificato i termini sono brevi: un’istanza incompleta o una firma non valida fanno perdere giorni preziosi. Il modulo guidato e il controllo della firma al caricamento fanno arrivare all’ufficio pratiche già complete, e la richiesta di parere alla Soprintendenza si prepara dai dati dell’istanza.
Come lo fa Parco Facile
- Un tipo di istanza dedicato all’autorizzazione semplificata, distinto da ordinaria e sanatoria.
- La pagina “Quando serve” riporta per esteso gli allegati A e B, così il tecnico sceglie il procedimento giusto prima di presentare.
- Richiesta di parere alla Soprintendenza, autorizzazione e diniego generati dai modelli con i riferimenti al D.P.R. 31/2017.
- Ricevuta via PEC e registro di ogni operazione con l’impronta dei file.
Cosa il portale non fa
- Non decide se un intervento rientra nell’allegato A o B: lo valuta il tecnico e lo verifica l’ufficio.
- Non conta i termini del procedimento né invia avvisi di scadenza.
- Non si collega al protocollo né ai sistemi della Soprintendenza: gli scambi avvengono via PEC.
- Non integra pagoPA di serie, perché l’integrazione dipende dal provider pagoPA usato dal Parco (possiamo approfondirla insieme), e non fa conservazione a norma; l’accesso con SPID e CIE si accende solo dopo l’adesione del Parco.
Domande frequenti
Se l’intervento è nell’allegato A devo presentare qualcosa?
Per il paesaggio no: gli interventi dell’allegato A sono esclusi dall’autorizzazione. Restano gli eventuali titoli edilizi richiesti dal Comune.
Se scelgo il procedimento sbagliato cosa succede?
L’ufficio lo rileva in istruttoria e chiede di ripresentare l’istanza con il procedimento corretto. Per questo il portale mette gli allegati del decreto a portata di mano prima della compilazione.
Serve il parere della commissione per il paesaggio?
Nel procedimento semplificato non è obbligatorio, salvo che la legge regionale lo preveda (art. 11, comma 10).
La relazione paesaggistica è la stessa dell’ordinaria?
No: l’art. 8 del D.P.R. 31/2017 prevede una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato nelle forme dell’allegato D; anche l’istanza segue un modello semplificato, quello dell’allegato C.
Riferimenti
- D.P.R. 31/2017, regolamento sul procedimento semplificato (allegati A e B)
- D.P.R. 31/2017, art. 8 (documentazione semplificata)
- D.P.R. 31/2017, art. 11 (termini del procedimento semplificato)
- D.Lgs. 42/2004, art. 146
Le guide riassumono le norme a scopo informativo e non sostituiscono il testo ufficiale né le indicazioni della Regione e dell’ente competente.
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