Sanatoria
Accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167): la sanatoria online
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In breve
L’accertamento di compatibilità paesaggistica è la procedura con cui si chiede di regolarizzare, sotto il profilo paesaggistico, opere già realizzate senza autorizzazione o in difformità. È ammesso solo nei casi limitati previsti dall’art. 167 del D.Lgs. 42/2004, richiede il parere vincolante della Soprintendenza e, se l’esito è positivo, il pagamento di una sanzione. Online l’istanza si presenta con lo stesso percorso guidato delle altre, indicando lo stato di fatto rilevato.
In quali casi si può chiedere
La legge ammette l’accertamento per lavori che non hanno creato superfici utili o volumi né aumentato quelli legittimamente realizzati; per l’impiego di materiali diversi da quelli autorizzati; per lavori che rientrano nella manutenzione ordinaria o straordinaria. Fuori da questi casi la sanatoria paesaggistica non è possibile.
Come si svolge
- Istanza del proprietario o di chi ha titolo, con la documentazione dello stato di fatto predisposta da un tecnico.
- Istruttoria dell’ente ed eventuale parere della commissione per il paesaggio.
- Parere vincolante della Soprintendenza, entro il termine perentorio di 90 giorni.
- Provvedimento entro il termine perentorio di 180 giorni: se la compatibilità è accertata si paga una somma pari al maggiore tra il danno arrecato e il profitto conseguito, stimata con perizia; se è negata si applica la rimessione in pristino.
Cosa serve all’ufficio
In sanatoria contano la precisione dello stato di fatto e la tracciabilità: l’ufficio deve poter dimostrare cosa è stato presentato, quando e con quali file. Per questo il registro delle operazioni conserva data, autore e impronta di ogni documento caricato o inviato.
Come lo fa Parco Facile
- Un tipo di istanza dedicato alla sanatoria, con la scheda del progettista o rilevatore dello stato di fatto.
- Richiesta di parere alla Soprintendenza con i riferimenti agli artt. 167 e 181, e autorizzazione o diniego dai modelli del Parco.
- La clausola sulla sanzione pagata si inserisce nel provvedimento quando l’ufficio la compila.
- Storico completo di ogni passaggio, con impronte dei file, utile in caso di contestazioni.
Cosa il portale non fa
- Non calcola la sanzione paesaggistica: la determina l’ufficio secondo i criteri dell’ente.
- Non incassa la sanzione né altri pagamenti: si pagano con le modalità del Parco. pagoPA non è integrato di serie, perché dipende dal provider usato dal Parco: possiamo approfondirne l’integrazione.
- Non verifica se l’intervento rientra nei casi ammessi: è una valutazione dell’ufficio.
- Non assegna il protocollo e non è un sistema di conservazione a norma; l’accesso con SPID e CIE si accende solo dopo l’adesione del Parco.
Domande frequenti
Un aumento di volume si può sanare?
Con l’accertamento dell’art. 167 no: non è ammesso per lavori che hanno creato superfici utili o volumi. Dal 2024, per le sole difformità parziali sanate con l’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001, la compatibilità paesaggistica si valuta anche per superfici e volumi, con regole e termini propri.
Chi paga la sanzione e a chi?
Il trasgressore, all’ente che rilascia l’accertamento, secondo l’importo determinato nel provvedimento sulla base della perizia di stima.
Serve anche la sanatoria edilizia?
Spesso sì: l’accertamento paesaggistico e la sanatoria edilizia sono procedimenti distinti, di enti che possono essere diversi.
Riferimenti
- D.Lgs. 42/2004, art. 167 (ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria)
- D.Lgs. 42/2004, art. 181 (opere eseguite in assenza di autorizzazione)
- D.P.R. 380/2001, art. 36-bis (difformità parziali)
Le guide riassumono le norme a scopo informativo e non sostituiscono il testo ufficiale né le indicazioni della Regione e dell’ente competente.
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